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Successione degli Eredi Legittimari

Successione degli Eredi Legittimari

La successione degli eredi legittimari, vale a dire la successione necessaria è una successione legittima “potenziata”, in quanto si sostanzia in un limite posto dalla legge alla volontà di disposizione del testatore e si apre solo quando il testatore ha disposto, con donazioni in vita o con testamento, pretermettendo uno o più eredi legittimari o ledendo la quota di legittima.

Ne consegue che la qualifica di eredi legittimari assume rilevanza solo quando l'erede non ricava quanto gli spetta dalla successione legittima.

Le categorie degli eredi legittimari sono: il coniuge, i figli legittimi e naturali gli ascendenti legittimi.

Al coniuge, oltre ad una quota variabile di eredità (metà del patrimonio ereditario; 1/3 se concorre con un solo figlio; 1/4 se concorre con più di un figlio), spettano i diritti di abitazione  sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano. Il coniuge superstite ne avrà diritto soltanto nell'ipotesi in cui la casa familiare appartenga al de cuius o ad entrambi i coniugi.

Il coniuge separato senza addebito ha gli stessi diritti di quello non separato, mentre il coniuge separato con addebito ha solo diritto ad un legato vitalizio di alimenti. Il coniuge divorziato perde il diritto di succedere, ma gli spetta un legato di alimenti.

Altra categoria di eredi legittimari sono i figli legittimi, compresi gli adottati, e i figli naturali. A queste persone sono riservati seguenti diritti. Se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei 2/3 terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali. I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano (in caso di opposizione la decisione è rimessa al giudice). Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato 1/3 del patrimonio ed un  altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta 1/4 del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.

Ultima categoria di eredi legittimari sono gli ascendenti legittimi, i quali hanno diritto ad una quota di riserva, pari ad 1/3 del patrimonio, se da soli, o ad 1/4, se in concorso con il coniuge, solo nel caso in cui chi muoia non lasci figli legittimi né naturali.

Il diritto alla quota di legittima o di riserva non può essere leso dalla volontà del de cuius, su cui incombe il divieto di apporre oneri e condizioni sulla quota di legittima.

La tutela degli eredi legittimari si sostanzia nell'azione di riduzione, azione questa diretta a far dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della quota di legittima. Tale azione si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione. Al riguardo, va precisato che per poter esperire l'azione di riduzione è necessario innanzitutto determinare il patrimonio del de cuius, ossia l'asse ereditario, detraendo i debiti dal patrimonio ereditario e aggiungendovi le donazioni fatte in vita dal de cuius. Calcolato il netto ereditario, si esegue la somma delle donazioni.

L'azione di riduzione consta di tre distinte ed autonome azioni, quali l'azione di riduzione in senso stretto, l'azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte e l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti. L'azione di riduzione in senso stretto è diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e, rendendo inefficace al disposizione lesiva, modifica la consistenza del diritto del legittimario. L'azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte mira ad ottenere la materiale restituzione dei beni oggetto della disposizione già ridotta, a meno che chi agisce sia già in possesso dei beni ereditari. L'azione di restituzione contro i terzi acquirenti può essere esperita nell'ipotesi in cui i beneficiari delle disposizioni ridotte abbiano alienato a terzi i beni ricevuti; in tal caso il legittimario-attore può chiedere ai terzi acquirenti la restituzione degli immobili e dei mobili. Il terzo acquirente può però liberarsi dall'obbligo di restituzione pagando l'equivalente in denaro.

Ciò premesso, la riduzione avviene secondo le seguenti modalità: nel caso di successione legittima (ex lege) si riducono le quote degli altri successibili; nel caso di successione testamentaria si riducono le disposizioni testamentarie proporzionalmente, senza alcuna distinzione tra eredi e legatari, ed infine si riducono le donazioni partendo dall'ultima e risalendo via via alle donazioni anteriori.

Legittimati attivi sono gli eredi legittimari, i loro eredi, aventi causa e creditori. Legittimati passivi sono, invece, i legatari, donatari, gli eredi destinatari della disposizione lesiva ed i loro eredi.

L'esercizio dell'azione di riduzione da parte del legittimario-attore è subordinato a due condizioni, quali l'accettazione beneficiata dell'eredità e l'imputazione alla sua quota di legittima delle donazioni e dei legati a lui fatti.

Lo studio legale offre consulenza ed assistenza per eredi legittimari a Bologna e per eredi legittimari a Modena, nonché nella regione Emilia Romagna.

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