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Donazioni

Donazioni

La donazione è quel contratto consensuale col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

Il codice contempla vari tipi di donazione: la donazione rimuneratoria, la donazione obnuziale, la donazione obbligatoria e la donazione con riserva di usufrutto. La donazione rimuneratoria può essere di tre tipi: per riconoscenza, per meriti del donatario e per speciale remunerazione.

La donazione rimuneratoria per riconoscenza è la classica donazione reciproca fatta da chi ha in precedenza ricevuto qualcosa in donazione dell’attuale donatario. La donazione rimuneratoria per meriti del donatario deriva da un sentimento di ammirazione per l’attività svolta dal donatario o per le sue qualità personali. La donazione rimuneratoria per speciale remunerazione consegue al compimento di un particolare sevizio reso dal donatario.

La donazione obnuziale ricorre quando la donazione è fatta in relazione ad un determinato futuro matrimonio dagli sposi tra loro o da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi oppure a favore dei figli nascituri. La celebrazione del matrimonio è quindi condizione imprescindibile; se il matrimonio viene annullato, la donazione sarà nulla, fatti salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio.

La donazione obbligatoria consiste nell’assunzione di un’obbligazione da parte del donante verso il donatario, il quale acquista gratuitamente un diritto di credito.

La donazione con riserva di usufrutto ricorre quando il donante riserva l’usufrutto per sé e dona ad altri la sola nuda proprietà. In tal caso, il donante può riservarsi altri diritti reali di godimento, come il diritto di uso, abitazione e superficie.

Il contratto di donazione presenta alcune peculiarità. Una di queste riguarda la responsabilità per inadempimento, in quanto il donante, in caso di inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, risponde solo per dolo o colpa grave, mai per colpa lieve.

Un'altra peculiarità riguarda la responsabilità per vizi, dei quali il donante risponde solo in caso di dolo o di patto speciale.

Altro effetto particolare della donazione è quello in forza del quale il donatario è obbligato, con precedenza su ogni altro obbligato e nei limiti del valore della donazione esistente nel suo patrimonio, a prestare gli alimenti al donante, salvo che si tratti di donazione rimuneratoria od obnuziale.

La legge sulle donazioni prevede due casi eccezionali di revocazione, quella per ingratitudine e quella per sopravvenienza di figli. La revocazione si esercita mediante domanda giudiziale Nel caso di ingratitudine, la domanda deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto dal quale deriva la revoca. In caso di sopravvenienza di figli, l’azione deve essere proposta dal donante entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio o discendente legittimo o dalla notizia dell’esistenza del figlio o dell’avvenuto riconoscimento del figlio naturale. L’ipotesi della sopravvenienza di figli si verifica soltanto se il donante non aveva figli o discendenti al momento della donazione o se ignorava di averne.

Il diritto potestativo di revocazione riguarda tutti i tipi di donazione ad eccezione delle donazioni rimuneratorie, delle donazioni obnuziali, delle liberalità d'uso e di quelle non soggette a collazione.

Con riguardo all’invalidità della donazione, trovano applicazione alcune regole speciali in materia di invalidità. Sotto il profilo soggettivo è annullabile la donazione fatta da un soggetto incapace di intendere e di volere, anche in mancanza del pregiudizio richiesto per i contratti. E’, invece, nulla la donazione fatta da rappresentanti di persone incapaci o dall’inabilitato così come la donazione a favore del notaio che ha redatto gli atti notarili, di sua moglie o di suoi parenti e affini, nonché dei testimoni e degli interpreti partecipanti all’atto di donazione. Sotto il profilo oggettivo vige il divieto di donazione di beni futuri.

Diversamente dagli altri contratti, è annullabile la donazione fatta per errore che cade sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, purché il motivo risulti dall’atto e sia determinante. E’, invece, nulla la donazione affetta da motivo illecito, sempreché esso risulti dall’atto e sia determinante.

La legge sulle donazioni ammette la possibilità di sanatoria della nullità mediante l’istituto della conferma delle donazioni nulle, con la conseguenza che la donazione affetta da nullità non può essere fatta valere da quegli eredi o aventi causa del donante i quali, conoscendo la causa di nullità, abbiano confermato la donazione o vi abbiano dato volontaria esecuzione.

Non tutte le liberalità costituiscono donazioni intese come contratti; vi sono, infatti, delle liberalità che non rientrano nel contratto di donazione, come le c.d. “liberalità non donative”. In tale ambito rientrano le donazioni indirette, vale a dire le liberalità d’uso, l’atto di dotazione delle fondazioni e l’atto tra vivi costituivo del fondo patrimoniale, nel caso in cui i beni destinati alla famiglia siano di proprietà di uno solo dei coniugi o di un terzo.

Le donazioni indirette sono quei negozi che, per non integrando una tipica donazione, sono comunque diretti ad arricchire un soggetto per spirito di liberalità.

La giurisprudenza ha individuato una serie di negozi attraverso i quali possono realizzarsi le donazioni indirette, quali l’adempimento del terzo, col quale un terzo, adempiendo un debito altrui, può compiere una liberalità; la rinuncia, specialmente nella forma della remissione del debito, che si sostanzia in una rinuncia al credito da parte del creditore; il contratto a favore di terzo, mediante il quale lo stipulante può realizzare una liberalità a favore del terzo utilizzando l’obbligazione gravante sul promettente; il negotium mixtum cum donatione, che ricorre quando una delle prestazioni contenute in un negozio a titolo oneroso è molto superiore all’altra: in tal caso chi la riceve può essere volontariamente arricchito da chi la compie.

Con riguardo all’aspetto fiscale, va precisato che l’imposta sulle donazioni si applica in capo ai donatari o ai beneficiari sulle donazioni, sugli altri atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e sulla costituzione di vincoli di destinazione di beni.

Per contro, l’imposta sulle donazioni non si applica ai trasferimenti effettuati a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni; ai trasferimenti effettuati a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, ai trasferimenti effettuati a favore delle ONLUS e delle fondazioni; ai trasferimenti effettuati a scopo di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre finalità di pubblica utilità, a favore di enti pubblici, fondazioni, o associazioni legalmente riconosciute, ma non aventi tali finalità come loro scopo esclusivo; ai trasferimenti effettuati a favore di movimenti e partiti politici.

Per quanto riguarda, invece, le franchigie va precisato che in caso di più beneficiari esse sono fruibili per intero da ciascun beneficiario e si applicano con riferimento al valore della quota o dei beni ad essi attribuiti, determinato secondo gli stessi criteri. In particolare, la norma dispone che, ai fini dell’applicazione delle franchigie, il valore globale dei beni e dei diritti debba essere diminuito degli eventuali oneri da cui è gravato il beneficiario.

Tuttavia occorre sottolineare che ai soli fini della fruizione delle franchigie rilevano le disposizioni di cui al Testo Unico Successioni e donazioni, secondo le quali il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte ed escluse quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa.

Va altresì precisato che anche per le donazioni, come per le successioni, la riunione delle precedenti donazioni, degli atti a titolo gratuito e dei vincoli di destinazione attratti al regime proprio dell’imposta sulle successioni e donazioni opera, ai sensi del Testo Unico Successioni e donazioni, ai soli fini dell’applicazione delle franchigie e non anche per la determinazione della base imponibile alla quale commisurare l’imposta.

Parimenti anche per le donazioni, gli atti a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione, le franchigie non operano ai fini dell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale.

Per la registrazione degli atti non assoggettati a tassazione in virtù dell’applicazione delle franchigie, è dovuta l’imposta in misura fissa.

Lo studio legale offre consulenza ed assistenza per donazioni a Bologna e per donazioni a Modena, nonché nella regione Emilia Romagna.

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