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Figli

Figli

La filiazione è il rapporto intercorrente tra la persona fisica ed i genitori che l’hanno generata.
In base al tipo di legame che unisce i genitori al momento della procreazione si distingue tra figli legittimi se nati da genitori uniti in matrimoni, figli naturali se nati da genitori non sposati e figli incestuosi se nati da genitori legati tra loro da vincolo di parentela.

Con riguardo ai figli legittimi, va precisato che il relativo status compete a chi sia stato concepito in costanza di matrimonio, anche se nato dopo la cessazione o la dichiarazione di nullità dello stesso, e a chi sia nato durante il matrimonio, pur se concepito in un momento precedente alla celebrazione dello stesso.

Al fine di verificare che il figlio sia stato concepito dal marito legittimo durante il matrimonio, la legge prevede due presunzioni, la presunzione di paternità e la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio. Nel primo caso, il marito della madre si ritiene padre del figlio concepito durante il matrimonio. La presunzione di paternità è una presunzione relativa per cui ammette prova contraria da parte del padre, il quale può disconoscere il figlio nei casi espressamente previsti dalla legge. Nel secondo caso, il figlio si presume concepito durante il matrimonio, se nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione dello stesso e non ancora trecento giorni dalla data del suo annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili. La presunzione di concepimento in costanza di matrimonio è una presunzione assoluta per cui non ammette prova contraria. Tale presunzione è, invece, solo relativa in caso di filiazione naturale e non opera decorsi trecento giorni dalla separazione personale dei coniugi.

Le presunzioni dettate in materia di filiazione legittima con riferimento ai figli concepiti durante il matrimonio, che ammettono una difficile prova contraria, possono essere superate esperendo l’azione di disconoscimento di paternità dei figli. L’azione di disconoscimento di paternità dei figli ha per l’appunto come finalità il superamento della presunzione di paternità, di cui l’attore in disconoscimento intende dimostrare la falsità.

Le azioni legali di disconoscimento di paternità dei figli sono due: una consente il disconoscimento del figlio nato prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio; l’altra si esercita nell’ipotesi di figli concepiti in costanza di matrimonio.

I soggetti legittimati ad agire in disconoscimento sono il marito (presunto padre), la madre e il figlio maggiorenne (se il figlio è minorenne, l’azione di disconoscimento può essere esperita da un curatore nominato dal tribunale su istanza del minore o, in caso contrario, su istanza del pubblico ministero). L’esercizio dell’azione di disconoscimento è subordinato a due presupposti, quali la nascita del figlio e l’esistenza del titolo dello stato di figlio legittimo.

La legge consente l’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità dei figli concepiti in costanza di matrimonio nei seguenti casi: se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita; se, durante il predetto periodo, il marito era affetto da impotenza; se in tale periodo la moglie ha commesso adulterio o ha celato al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. Per quanto riguarda la prima ipotesi, mancata coabitazione nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita, è necessario e sufficiente provare la mancata coabitazione e quindi l’assenza di rapporti intimi tra i coniugi per tutto il periodo legale del concepimento. Per quanto riguarda, invece, la terza ipotesi, adulterio o celamento della gravidanza da parte della moglie, l’attore, una volta provato l’adulterio o il celamento, è ammesso a dimostrare che il figlio presenta caratteristiche genetiche incompatibili con quelle del presunto padre od ogni altro fatto diretto ad escludere la paternità. Circa il rapporto tra prova dell’adulterio o del celamento e prova dei fatti diretti ad escludere la paternità, tra i quali le risultanze degli esami genetico-ematologici, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che tali risultanze sarebbero suscettibili di valutazione da parte dell’organo giudicante solo qualora l’attore in disconoscimento abbia preliminarmente ed autonomamente provato l’adulterio o il celamento della gravidanza da parte della moglie. Al riguardo va precisato che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima quella disposizione normativa in base alla quale l’esame delle prove genetiche debba essere subordinato alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie, sul presupposto che tale norma violerebbe sia l’art. 3, Cost., data l’irrilevanza della prova dell’adulterio ai fini dell’accoglimento della domanda di disconoscimento, sia l’art. 24, Cost., in quanto impedisce l’esercizio del diritto di azione.

L’azione di disconoscimento di paternità dei figli può essere esercitata, a pena di decadenza, entro i seguenti termini: la madre deve proporla entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla conoscenza dell’impotenza del marito; il marito deve proporla entro un anno dalla nascita del figlio quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio o dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio se egli, al tempo della nascita, era lontano. Tuttavia il padre può esercitare la suddetta azione entro una anno dal giorno in cui ne ha avuto notizia qualora provi di non aver saputo della nascita. 

L’azione di disconoscimento di paternità dei figli può essere promossa anche dal figlio entro una anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

Relativamente alla prova della paternità, la legge consente all'attore di fornirla con ogni mezzo e il giudice la considera raggiunta nei seguenti casi: quando si verifica la convivenza dei presunti genitori all'epoca del concepimento, quando la paternità risulta da sentenza civile o penale, quando vi è una dichiarazione equivoca del presunto padre, quando vi è stata una violenza carnale all'epoca del concepimento e quando sussiste lo stato di figlio naturale. In mancanza di altre risultanze sufficienti a fondare il proprio convincimento, il giudice può disporre i necessari prelievi previo consenso del presunto padre e può altresì assumere argomenti di prova a fronte dell'immotivato rifiuto del convenuto a sottoporsi alle indagini genetiche.

Passando ai figli naturali, va innanzitutto detto che il riconoscimento dei figli naturali è atto unilaterale, spontaneo ed irrevocabile del genitore da effettuarsi nell'atto di nascita o nell'apposita dichiarazione posteriore alla nascita o al concepimento in forza della quale un soggetto dichiara la propria maternità o paternità nei confronti di una determinata persona.

La legge ammette il riconoscimento del figlio adulterino, in quanto il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Per quanto concerne le modalità da seguire per il riconoscimento dei propri figli, va precisato che il riconoscimento dei figli naturali può essere effettuato solo dal genitore dotato della capacità legale di agire. Tuttavia il minore ultrasedicenne è ammesso al riconoscimento qualora abbia raggiunto la necessaria maturità. Nei casi di non riconoscibilità per difetto di età dei genitori, la procedura è rinviata sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado.

La legge richiede quali condizioni di efficacia del riconoscimento l'assenso del figlio se ultrasedicenne o, se infrasedicenne, il consenso del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Il genitore che intende riconoscere il figlio infrasedicenne, già riconosciuto, deve ottenere il consenso dell'altro, consenso che non potrà essere rifiutato nel caso in cui sussista l'interesse del minore.

La legge stabilisce il divieto di riconoscimento dei figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela, anche naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, oppure un vincolo di affinità in linea retta. Tale divieto non opera nell'ipotesi in cui i genitori, all'epoca del concepimento, fossero in buona fede o qualora sia stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale deriva l'affinità. Se uno dei genitori era in buona fede, il riconoscimento del figlio potrà essere effettuato solo da lui. In tutti questi casi, il riconoscimento dovrà essere autorizzato dal giudice nell'interesse del figlio.

La legge sancisce il principio dell'inammissibilità di un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato oppure riconosciuto di cui è titolare il figlio. Tale principio comporta che l'inammissibilità operi soltanto laddove il figlio che si intende riconoscere risulti legittimo perché dotato del rispettivo titolo di stato.

Il riconoscimento del figlio può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da chi è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse, quindi anche dall'altro genitore, dal figlio a cui spetta il titolo di figlio legittimo in quanto nato in costanza di matrimonio, dal marito di colei che abbia falsamente riconosciuto il proprio figlio come naturale anziché come legittimo.

Premesso che il riconoscimento del figlio può effettuarsi in buona fede o in mala fede, a quest'ultima ipotesi è riconducibile il c.d. “riconoscimento per compiacenza”, che ricorre nel caso in cui un uomo procede al riconoscimento del figlio della donna con cui è coniugato o convive, frutto di una precedente relazione di quest'ultima.

Il riconoscimento può essere impugnato anche per violenza e nell'ipotesi in cui sia stato effettuato da interdetto giudiziale. Nel primo caso, l'impugnazione può essere effettuata entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata, mentre se autore del riconoscimento è un minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Lo studio legale offre consulenza ed assistenza per questioni inerenti il riconoscimento e il disconoscimento di paternità dei figli a Bologna e per questioni inerenti il riconoscimento e il disconoscimento di paternità dei figli a Modena, nonché nella regione Emilia Romagna.

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