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Risarcimento Danni - Introduzione

Risarcimento Danni - Introduzione

La materia del risarcimento del danno, specie del danno alla persona o quello causato da incidente stradale, è materia delicatissima, di grande complessità e vastità, soggetta a frenetici mutamenti, che può essere conosciuta e trattata solo da professionisti legali che abbiano maturato una vasta esperienza ed una approfondita competenza nel settore.

Si tratta di materia spessissimo sconosciuta, sia agli operatori intermedi di cui si è parlato sopra, sia, e soprattutto, ai cittadini che hanno subito un danno.
Questi ultimi, per non correre il rischio di commettere irreparabili errori, hanno la necessità di affidare i loro interessi ad uno Studio Legale dotato di competenza specifica ed esperienza.
Lo studio legale avvocati associati Minelli Vancini, situato in Via Ragazzi del '99 a Bologna, opera, nelle zone di Bologna, Modena e limitrofe, in materia di risarcimento del danno con professionalità e competenza, offrendo consulenza ed assistenza al fine di soddisfare pienamente le vostre esigenze.
Il principio generale della responsabilità civile si basa sulle norme e disposizioni del codice civile, in particolare agli articoli 1218 e 1223 del codice civile disciplinanti la responsabilità contrattuale, agli artt. 1337 e 1338 disciplinanti la responsabilità precontrattuale, e agli art. 2043 e seguenti, disciplinanti la responsabilità extracontrattuale, aquiliana o da fatto illecito, le ipotesi di responsabilità civile e i relativi danni.
L'articolo 2043 del Codice Civile obbliga al risarcimento dei danni chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona (parte lesa): tale principio, definito del "neminem laedere", significa, quindi, che per legge bisogna risarcire i danni cagionati a terzi, che possono essere causati ad esempio per negligenza, imprudenza o imperizia.
La responsabilità civile ed il risarcimento dei danni costituiscono una materia giuridica in continua trasformazione ed evoluzione, nel senso che la giurisprudenza è intervenuta spesso in materia, mutandone gli stessi contenuti, con riferimento sia all'individuazione di specifiche forme di responsabilità, sia con riferimento ai danni e alla loro determinazione e liquidazione.
Nello specifico la giurisprudenza ha cominciato a riconoscere e liquidare il risarcimento dei danni alla parte lesa (o parte offesa) non solo in forza delle disposizioni del Codice Civile e delle "leggi ordinarie", ma anche in virtù della Costituzione e dei suoi principi fondamentali, come la lesione di valori della persona umana, costituzionalmente protetti.
Il principio della responsabilità civile si è così ampliato ai numerosi aspetti della vita civile.
Fra le varie tipologie di danni risarcibili distinguiamo innanzitutto il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale.
La tipologia del danno patrimoniale è individuabile come danno inferto alla sfera patrimoniale del singolo soggetto ed è costituito dal danno emergente (danno attuale) e dal lucro cessante (danni futuri, mancato guadagno e perdita di chance).
Per danno emergente si intende la perdita subita: tale danno si quantifica secondo la perdita che ha subito il patrimonio del creditore dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore.
Per lucro cessante, cioè mancato guadagno, si fa invece riferimento ad una situazione futura.
Per quantificare il danno si guarda in questo caso alla ricchezza che il creditore non ha conseguito in seguito al mancato utilizzo della prestazione dovuta dal debitore.
Trattandosi di evento futuro e solo prevedibile, per ottenere il risarcimento sarà necessaria una ragionevole certezza circa il suo accadimento.
La liquidazione del risarcimento dei danni da lucro cessante ai sensi degli artt. 2056 e 1226 del codice civile necessita della prova, anche presuntiva, della certezza della sua reale esistenza, anche se tale esistenza sia futura o proiettabile nel futuro, nel senso che il lucro cessante o la perdita di chance siano con probabilità inseribili nella sfera patrimoniale del danneggiato.
Può accadere, infine, che il danno sia stato anche cagionato per l'attività colposa del creditore o dalla sua negligenza.
Questa ipotesi è disciplinata dall'articolo 1227 c.c. secondo cui, se il creditore colposamente ha contribuito a provocare il danno, il risarcimento dovuto dal debitore è diminuito secondo la gravità della colpa del creditore e delle conseguenze che ne sono derivate, mentre viceversa, se il creditore, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il prodursi del danno, non avrà diritto al suo risarcimento.
Il danno non patrimoniale è invece la categoria che ha costituito il maggior interesse da parte di tutta la giurisprudenza: per danno non patrimoniale si intende una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie ed in particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità.
Il danno non patrimoniale consiste nella lesione di interessi giuridicamente rilevanti cagionata secondo le regole degli articoli 2043 e seguenti del codice civile.
Tale danno è diverso da quello economicamente valutabile secondo parametri oggettivi.
In particolare le ipotesi di risarcimento scaturenti da responsabilità extra contrattuale sono previste dagli articoli 2043 e seguenti del codice civile, che prevedono il risarcimento del danno patrimoniale scaturente da fatto illecito e il risarcimento del danno non patrimoniale sempre scaturente da fatto illecito relativo a responsabilità extra contrattuale.
Spesso infatti accade che uno stesso fatto può far scaturire sia danni patrimoniali che danni non patrimoniali: si pensi al caso, purtroppo frequente, dei sinistri stradali che hanno provocato lesioni a persone; in questo caso saranno dovuti i danni patrimoniali subiti dal danneggiato, magari relativi alla sua autovettura che stava guidando, e i danni non patrimoniali che ha subito alla sua persona come danno biologico.
I danni patrimoniali saranno però dovuti perché si è danneggiata la proprietà altrui, mentre i danni non patrimoniali saranno dovuti perché si è violato un diritto della persona costituzionalmente garantito, il diritto alla salute, ma anche perché il comportamento del danneggiante dà luogo al reato di lesioni colpose.
Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall'articolo 2059 del codice civile secondo cui il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
Essendo tipico, per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale è necessario che la legge preveda, per la lesione di un determinato interesse, anche la risarcibilità di tali danni.
Il codice civile ha individuato diverse ipotesi che costituiscono il danno non patrimoniale, individuando tre categorie fondamentali di danno non patrimoniale: il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale.
Per danno biologico, così come espresso dall'art. 138 c.c., si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Il danno biologico, quindi, sarà necessariamente personalizzato, poiché se un certo tipo di danno può aver influito sugli aspetti relazionali di un soggetto in una certa misura, su di un altro soggetto l'incidenza sarà sicuramente diversa.
La liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle" elaborate da alcuni uffici giudiziari.
Nel concreto il danno biologico viene liquidato con riferimento a due voci: l'invalidità temporanea e l'invalidità permanente.
La invalidità temporanea consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività.
La invalidità permanente invece viene ormai liquidata con riferimento al "danno biologico", uguale per ogni cittadino, da determinarsi con riferimento a requisiti consistenti nella età della danneggiata e nel grado di invalidità permanente (cd. punti).
La confluenza in un ipotetico diagramma dei detti requisiti determina l'importo dovuto.
Il danno biologico si riferisce non solo ai danni fisici, ma anche ai danni psichici.
Tali danni psichici, ad esempio, sono valutati nella ipotesi di decesso di una persona e della influenza che tale decesso abbia avuto nella psiche dei familiari.
Per danno morale si intende invece la sofferenza soggettiva cagionata da fatto illecito e in sé considerato, di regola un reato, sofferenza che può essere sia di natura transitoria sia di natura permanente.
Il risarcimento per danno morale deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cc), tenendo conto che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione.
Nel caso di accertamento di un danno biologico di rilevante entità e di duratura permanenza, il danno morale, come lesione della integrità morale della persona (art. 2 e 3 della Costituzione in relazione al valore della dignità anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore della identità biologica e genetica) non può essere liquidato in automatico e pro quota come una lesione di minor conto.
Il danno morale è infatti ingiusto così come il danno biologico, e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l'integrità morale valga la metà di quella fisica.
Infine, per danno esistenziale si intende qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, quale ad esempio la lesione della serenità familiare, o del godimento di un ambiente salubre, distinto dal danno biologico perché non presuppone l'esistenza di una lesione fisica, e distinto dal danno morale perché non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo.
Il danno esistenziale si profila nel caso in cui un soggetto, pur non soffrendo dal punto di vista fisico e dal punto di vista psicologico, si trova in una sorta di disagio o di difficoltà in seguito all'attività del danneggiante.
E' recentemente intervenuta la corte di cassazione nel merito del danno non patrimoniale, che ha ritenuto che il danno non patrimoniale non è suscettibile di divisione in categorie, ma consiste in tutte le compromissioni di natura non patrimoniale che un soggetto può aver ricevuto in seguito ad un fatto illecito.
Si specifica quindi che in merito al risarcimento del danno non patrimoniale si possono distinguere questi danni come biologici, morali, esistenziali, ma tale distinzione sarà semplicemente un modo di individuare la gravità del danno non patrimoniale, e non un' indicazione specifica di diversi pregiudizi di natura non patrimoniale che ha subito il danneggiato.
Come si è detto, il nostro codice civile specifica che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nei casi previsti dalla legge stessa ( tipicità del danno non patrimoniale).
Vi sono sostanzialmente due ipotesi in cui è dovuto risarcimento del danno non patrimoniale: nei casi in cui la stessa legge prevede il risarcimento del danno non patrimoniale come conseguenza di un fatto illecito, e nei casi in cui siano stati violati diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto inviolabile della famiglia, il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, e diritti inviolabili della persona relativamente alla sua dignità, tutelata dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.
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