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Amministrazione di Sostegno

Amministrazione di Sostegno

L’amministrazione di sostegno, introdotta dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004, è quell’istituto giuridico previsto per la persona che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisico-psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.

L’amministrazione di sostegno si propone come lo strumento di assistenza ordinario per la protezione dei soggetti deboli rispetto al quale gli istituti della interdizione e della inabilitazione rivestono un ruolo residuale, subentrando solo laddove il ricorso all’amministrazione di sostegno dovesse rivelarsi inidoneo a realizzare la piena tutela del soggetto beneficiario.

Il ricorso per l’amministrazione di sostegno può essere proposto sia dal soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, sia dalle persone che sulla base delle leggi in materia sono legittimate a presentare ricorso per interdizione o inabilitazione.

La procedura per ottenere l’amministrazione di sostegno è disciplinata dalle norme del codice civile e dall’art. 720-bis in forza del quale sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 712, 713, 716, 719 e 720 c.p.c. dettate per la procedura di interdizione e di inabilitazione.

Il ricorso per l’amministrazione di sostegno è proposto al giudice tutelare del luogo in cui il soggetto beneficiario ha la residenza o il domicilio. Il giudice tutelare deve sentire personalmente il beneficiario recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questo si trova. Le leggi sull’amministrazione di sostegno attribuiscono al giudice tutelare il potere di disporre, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Proposto il ricorso per l’amministrazione di sostegno, il giudice tutelare provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo, reclamabile dinanzi alla Corte d’appello, che pronuncia anch’essa decreto, avverso il quale può essere proposto ricorso per cassazione.

Nell’amministrazione di sostegno è quindi il giudice tutelare che, con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, il cui incarico ha generalmente una durata determinata, stabilita nel decreto stesso, individua, a seconda della situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto di quest’ultimo e quelli che l’amministrato può compiere soltanto con l’assistenza dell’amministratore. Ad eccezione degli atti espressamente indicati nel decreto, che richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno, il soggetto beneficiario conserva la piena capacità di agire, sul presupposto che egli può compiere gli atti necessari per il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita. Le leggi sull’amministrazione di sostegno impongono all’amministratore l’obbligo di informare tempestivamente il beneficiario degli atti da compiere e, in caso di dissenso col medesimo, il giudice tutelare.

La procedura per ottenere l’amministrazione di sostegno, che si distingue per natura, struttura e funzione, dalla procedura di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenersi corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificatamente i singoli atti in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore di sostegno. La difesa tecnica è, invece, necessaria ogniqualvolta il decreto che il giudice tutelare intende emettere, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona mediante la previsione di effetti, limiti o decadenze analoghi a quelli previsti dalla procedura di interdizione e di inabilitazione, incontrando così il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e di contraddittorio.

Lo studio legale offre consulenza ed assistenza per ottenere l’amministrazione di sostegno a Bologna e per ottenere l’amministrazione di sostegno a Modena, inteso come difesa tecnica nella procedura diretta a promuovere ricorso per l’amministrazione di sostegno.

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