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Adempimento/Inadempimento

adempimenti-inadempimentiL'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione dovuta dedotta in un'obbligazione: si tratta del principale, sebbene non unico, modo di estinzione delle obbligazioni.
Sotto il profilo esecutivo, la prestazione da adempiere va vista alla luce del principio di diligenza nell'adempimento (art.1176 c.c.): il debitore, nell'eseguire determinate prestazioni, deve tenere indenni cose e persone che vengono in contatto con lui, sia che si trovino nella sfera del creditore, sia che si presentino come terzi.
Se, durante l'esecuzione dell'adempimento dell'obbligazione, si verifica una violazione dell'obbligo di cautela predisposto a tutela della sfera creditoria, il creditore potrà scegliere di agire con un'azione di inadempimento o con l'azione risarcitoria: la sua scelta può risultare condizionata sia dall'entità del risarcimento, sia dall'onere della prova, che è più gravoso se si agisce poichè in quest'ultimo caso occorre dimostrare la colpa.
Nel caso di violazione di un obbligo di cautela predisposto a tutela dei terzi, questi possono agire con l'azione aquiliana, che mira a tutelare il rapporto di credito da lesioni che possono provenire da terzi estranei al rapporto stesso, ammettendo quindi la risarcibilità del danno.
Il legislatore italiano ha previsto una serie di norme che disciplinano alcuni aspetti dell'adempimento dell'obbligazione attivando la loro applicazione qualora le parti non li abbiano previsti: in particolare sono disciplinati il luogo dell'adempimento ed il tempo dell'adempimento.
Qualora l'oggetto dell'obbligazione consista nel consegnare una cosa determinata, quest'ultima deve essere adempiuta nel luogo in cui è sorta l'obbligazione; se invece l'oggetto concerne il pagamento di una somma di denaro, questa deve essere effettuata presso il domicilio del creditore.
In tutti gli altri casi non precisati dalla legge si ritiene che il luogo dell'adempimento sia il domicilio del debitore.
Qualora poi non sia fissato alcun termine si presume che il creditore può esigere immediatamente l'esecuzione dell'obbligazione; se invece risultasse fissato un termine, questo si presume a favore del debitore: pertanto questi può adempiere anche prima la propria obbligazione, mentre è precluso al creditore di richiedere l'esecuzione di questa prima di tale data.
I requisiti dell'adempimento si distinguono in requisiti soggettivi, che riguardano la legittimazione a ricevere del creditore e la legittimazione ad adempiere di colui che esegue la prestazione, e requisiti oggettivi, che invece riguardano la conformità oggettiva della prestazione eseguita alle varie determinazioni previste nel titolo e nella legge.
L'art. 1188 del codice civile stabilisce che l'adempimento deve essere eseguito nei confronti del creditore o del suo rappresentante, o della persona all'uopo indicata dal creditore, o autorizzata dalla legge, o infine dal giudice.
Pertanto, quando la prestazione del debitore è eseguita in favore di un soggetto diverso dal creditore, di norma, il debitore non è liberato dal vincolo obbligatorio nei confronti del suo creditore.
Sono però previste eccezioni in cui il debitore è liberato: in particolare nel caso in buona fede abbia eseguito la prestazione dovuta a un soggetto che possedeva le caratteristiche del legittimato creditore, ipotesi definita dalla legge "pagamento al creditore apparente": in questo caso spetterà al debitore dimostrare le prove in suo favore.
Il debitore risulta liberato anche nel caso il creditore abbia approfittato o ratificato il pagamento eseguito.
L'adempimento deve essere "esatto" ed integrale, potendo il creditore rifiutare l' adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile; si specifica però che le rate non costituiscono un adempimento parziale perché sono ciascuna in sé completa.
Inoltre, se la prestazione è parzialmente impossibile, il debitore si libererà dal vincolo obbligatorio eseguendola soltanto per la parte possibile (art.1258) e se il creditore rifiuta la prestazione esatta, può essere costituito in mora.
Vi sono poi le ipotesi di inesattezza quantitativa dell'adempimento, in cui il creditore può chiedere al giudice l'assegnazione della residua porzione della res debita, o l'effettuazione del rimanente facere (oggetto dell'obbligazione), o una riduzione del corrispettivo, oppure la risoluzione per inadempimento, cui consegue il risarcimento del danno, e l'inesatezza qualitativa dell'adempimento.
In merito si distinguono i vizi e la mancanza di qualità promesse (o essenziali) dalla consegna di un bene appartenente ad un genus diverso.
Si ha il "vizio" delle qualità quando le qualità delle cose oggetto dell'obbligazione sono alterate al punto da rendere quest'ultima inidonea all'uso o diminuirne fortemente il valore; si ha invece "difetto" di qualità quando mancano del tutto le qualità richieste dalla normale destinazione del bene.
In questi casi il creditore può richiedere un'azione di condanna del debitore alla eliminazione dei difetti della res oggetto dell'obbligazione.
Può accadere, tuttavia, che il debitore non adempia spontaneamente la prestazione (inadempimento assoluto), oppure l'adempia dopo il termine stabilito (ritardo o mora nel pagamento): si parla, in tal caso, di inadempimento dell'obbligazione.
L'inadempimento dell'obbligazione è la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta: in tale caso si dovrà valutare in che misura il rischio vada sopportato dal debitore, che ne dovrà risarcire il danno, o in che misura il rischio vada accollato al creditore.
Secondo l'art. 1223 c.c., ogni obbligazione e contratto devono essere adempiuti secondo criteri di correttezza e diligenza, pena il risarcimento del danno.
Occorre distinguere se l'inadempimento è incolpevole o colpevole: esso è incolpevole quando è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, cioè non dipendente dalla sua volontà, ma ad esempio determinato da caso fortuito (un terremoto), forza maggiore, fatto di terzi estranei (furto) o per fatto del creditore quando quest'ultimo non fa quanto necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.
In queste situazioni il debitore non incontra nessuna responsabilità.
L'inadempimento, invece, è colpevole quando è stato determinato da causa imputabile al debitore, cioè dipendente dalla sua volontà, per dolo o per colpa.
L'inadempimento è doloso quando è intenzionale, cioè quando il debitore ha coscienza e volontà di violare l'obbligazione; è invece colposo quando è dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia non intenzionale del debitore.
In linea generale, quando l'inadempimento è colpevole il debitore è obbligato al risarcimento del danno cagionato al creditore, sia nel caso di dolo come in quello di colpa.
Il risarcimento del danno è un equivalente monetario del pregiudizio economico che il creditore ha subito in conseguenza dell'inadempimento.
La legge italiana, a garanzia dei diritti dei creditori, stabilisce che «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri ».
In caso d'inadempimento, pertanto, il creditore potrà agire su tali beni, farli espropriare, vendere all'asta e, con il ricavato, soddisfarsi del suo credito.
Può accadere tuttavia che alcuni creditori, onde premunirsi contro un'eventuale insufficienza del patrimonio del debitore, ottengano dalla legge o dal debitore stesso delle garanzie speciali grazie alle quali vengono a trovarsi in una posizione di vantaggio rispetto agli altri creditori: casi specifici sono il pegno, l'ipoteca e la fideiussione.
La determinazione e quantificazione dei danni causati da inadempimento dell'obbligazione sono stabiliti caso per caso e in relazione allo specifico contratto non adempiuto.
Il compito e l'assistenza dello studio legale avvocati associati Minelli Vancini, situato in via Ragazzi del '99 a Bologna, è quello di individuare l'inadempimento e ricercare l'ammontare del danno subito, al fine di ottenere il giusto risarcimento del danno.