• banner superiore 2
  • banner superiore 3
  • banner superiore 5
  • banner superiore 6

Separazione

separazioneIl nostro ordinamento contempla la separazione consensuale e la separazione giudiziale.
La separazione consensuale è alternativa alla separazione giudiziale.
Il diritto di chiederne la separazione spetta esclusivamente ai coniugi: si tratta di un diritto personalissimo, irrinunciabile ed indisponibile, tant'è che si considerano nulli i patti di ricorrere esclusivamente alla separazione consensuale e le rinunce preventive alla richiesta di declaratoria con addebito.
Il presupposto di entrambe le procedure di separazione è la verificazione di fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio alla prole.
La separazione consensuale non ha effetto senza l'omologazione da parte del tribunale.
Il giudice esercita, infatti, un controllo di legittimità sugli accordi dei coniugi ed ha il potere di rifiutare l'omologazione quando le decisioni in ordine al mantenimento dei figli sono in contrasto con l'interesse di costoro; a tal fine può indicare ai coniugi le modifiche da apportare agli accordi concernenti l'affidamento ed il mantenimento dei figli, fermo restando, in caso di non accoglimento da parte dei coniugi, il rifiuto dell'omologazione.
Il tribunale non può, invece, integrare o modificare l'accordo dei coniugi.
La separazione giudiziale può essere chiesta quando i coniugi non sono d'accordo sulle condizioni della separazione.
Nel pronunciare la separazione giudiziale, se richiesto e provato, il giudice dichiara a quale dei due coniugi essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri matrimoniali (dovere di fedeltà, dovere di assistenza morale e materiale, dovere di collaborazione, dovere di coabitazione).
Affinché venga pronunciato l'addebito non è sufficiente il verificarsi di una condotta che violi detti doveri, ma occorre anche l'accertamento della colpevolezza del coniuge ed il nesso causale tra la sua condotta e l'intollerabilità della convivenza.
In caso di crisi coniugale, il figlio minore ha comunque diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti con gli ascendenti e i parenti di ciascuno.
La legge prevede due modalità di affidamento dei figli, quello condiviso ad entrambi i genitori e quello ad uno solo di essi.
Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti riguardanti l'affidamento dei figli, il giudice può assumere, anche d'ufficio, mezzi di prova e disporre l'audizione del minore che abbia compiuto dodici anni ed anche di età inferiore se capace di discernimento.
Il giudice può, inoltre, rinviare l'adozione dei provvedimenti riguardanti i figli per consentire ai coniugi di raggiungere un accordo nell'interesse dei figli.
Il giudice valuta prioritariamente la possibilità di disporre l'affidamento condiviso e, solo qualora esso sia in contrasto con l'interesse del minore, opta per quello ad un solo genitore, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e fissando il modo con cui ciascuno di essi debba contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione ed all'educazione dei figli.
I costi di separazione variano a seconda che la separazione sia consensuale o giudiziale (procedura più complessa e quindi dai tempi notevolmente più dilatati e con costi più onerosi) e a seconda della complessità dei rapporti familiari intercorrenti tra genitori e figli e dei rapporti patrimoniali tra le parti.
Lo studio legale offre consulenza ed assistenza per separazioni a Bologna e per separazioni a Modena.