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Responsabilità Medica e Professionale

"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività."

responsabilita-medicaL'articolo 32 della Costituzione italiana tutela il diritto alla salute, ma troppo spesso il concreto risarcimento di una lesione all'integrita' fisica e' estremamente difficile per il cittadino; chi subisce un danno alla salute non sempre e' infatti consapevole dei propri diritti, e rinuncia di fatto a massimizzare il giusto risarcimento economico.
Il risarcimento del danno biologico per responsabilità medica è una delle materie più articolate e complesse del mondo giuridico: occorre infatti dimostrare la colpa grave da parte dei sanitari in occasione di uno specifico evento, fatto non facile da dimostrarsi, soprattutto nei confronti di aziende sanitarie locali ed ospedali.
Nella pratica purtroppo sempre più persone risultano invece vittime di errori medici e necessitano di una tutela competente e professionale: molto spesso infatti si teme che la classe medica sia invincibile, ma molte sentenze ad oggi hanno tuttavia dimostrato il contrario, pronunciandosi a favore del danneggiato, in particolar modo nei riguardi di diagnosi errate di malattie invalidanti e gravi.
In tali situazioni di danno biologico per responsabilità medica è possibile, da parte del danneggiato, richiedere ed ottenere un risarcimento danni per responsabilità medica e professionale: si deve trattare di responsabilità dovuta ad un comportamento illecito (penale o civile), nel senso che si è in presenza di una colpa (e naturalmente dolo) dovuta a negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero ad inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La responsabilità civile del medico è individuata dalla legge in due forme di responsabilità: quella contrattuale e quella extracontrattuale; vi è la colpa del medico allorchè, in relazione alla sua attività, venga lesa l'integrità psico-fisica di una persona o ne venga cagionata la morte.
La responsabilità contrattuale si realizza quando un paziente richiede una prestazione sanitaria ad un determinato medico o ad un Ente, che accetta di fornirla: l'inadempienza comporta una responsabilità contrattuale.
Se in seguito all'inadempienza si verifica anche un danno o la morte del paziente si ha concorso anche di responsabilità extracontrattuale.
La responsabilità extracontrattuale si realizza invece quando, a causa di una prestazione effettuata in via occasionale o in situazioni di urgenza, viene provocata la morte o una lesione al paziente si incorre in una responsabilità extracontrattuale.
In giurisprudenza è ormai pacifica la natura contrattuale del rapporto tra paziente e struttura ospedaliera: infatti, a seguito della richiesta di ricovero o, più in generale, della prestazione medica, si istituisce un rapporto giuridico tra i due soggetti che ha come basi il diritto soggettivo del privato e il corrispondente dovere, cioè una diligente prestazione medica, da parte dell'ente sanitario.
Tale obbligazione comprende, oltre al principale obbligo alla prestazione di cure mediche, anche una serie di altri servizi che la struttura è tenuta a fornire al malato: alloggio, ristorazione, sicurezza degli impianti e dei locali in cui si svolgono le attività sanitarie, organizzazione dei turni del personale medico, paramedico e infermieristico, realizzazione di programmi per il buon funzionamento delle attrezzature elettromedicali ecc.
I servizi erogati da un'azienda ospedaliera, quindi, sono molto più ampi e complessi rispetto a quelli resi dal singolo medico, tenendo conto anche della forma "organizzata" attraverso cui sono gestiti: ecco perché, se tale efficienza organizzativa viene a mancare, indipendentemente da una colpa del singolo medico, la struttura deve essere ritenuta responsabile, con conseguente obbligo per l'azienda ospedaliera di rispondere di tutti i danni causati al paziente; viene, quindi, riconosciuta una responsabilità autonoma della struttura per violazione di doveri suoi propri.
Il danneggiato, in virtù del principio della responsabilità contrattuale, secondo la legge non è tenuto a provare che il medico abbia abbia agito con dolo o colpa, bensì dovrà solo dar prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, dell'esistenza del danno subito e del nesso causale tra intervento e danni.
Saranno invece il medico e la struttura sanitaria convenuti che dovranno provare di aver agito con diligenza e senza colpa ed evitare così il conseguente risarcimento dei danni (mancanza di errore).
Esempi di danno causato da responsabilità medica e professionale sono molteplici: dall' ipotesi di mancata diagnosi di malattie, in situazioni nelle quali vi erano elementi che dovevano portare il medico a pensare all'esistenza della stessa malattia, al caso di parto nel quale il bambino viene leso o a cui vengano causati reali e gravi danni fisici e psichici a causa dell'errore medico o infermieristico, all' omissione di referto o di rapporto , interruzione illecita della gravidanza, rivelazione del segreto professionale o d'ufficio, falsità in atti , comparaggio, commercio di campioni medicinali, prescrizione illecita di sostanze stupefacenti, omissione di denuncia obbligatoria, uso illegittimo del cadavere ed infine i reati di sequestro di persona, violenza privata, ispezione corporale arbitraria e incapacità mentale procurata mediante violenza che possono configurarsi anche in seguito a trattamenti medico-chirurgo-anestesiologici senza il consenso del paziente.
Lo Studio Legale Avvocati associati Minelli Vancini, situato in via Ragazzi del '99 a Bologna, con la collaborazione di valenti medici legali, offre consulenza ed assistenza, nelle zone di Bologna, Modena e limitrofe, in quelle situazioni di danno dovuto a responsabilità medica e professionale.