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Obbligo Alimentare

obbligo_alimentareL'obbligo alimentare consiste nella prestazione, a favore di chi versa in stato di bisogno, dei mezzi necessari per vivere, intesi come mezzi satisfattivi dei soli bisogni primari.
Tale diritto ha carattere personale, è indisponibile, imprescrittibile, impignorabile ed insequestrabile.
L'obbligo alimentare ha come presupposti il legame di parentela o riconoscenza tra l'alimentando e l'obbligato, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi chi avanza la pretesa alimentare e la disponibilità economica di chi deve soddisfarla.
L'art. 433 c.c. stabilisce l'ordine progressivo dei soggetti tenuti all'obbligo alimentare.
Il primo soggetto su cui grava tale obbligo è il coniuge, poi vengono i figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, e, in mancanza di costoro, i discendenti prossimi, anche naturali.
La successiva categoria di obbligati è quella dei genitori (in mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali o, nel caso di adozione ordinaria, gli adottanti) poi vengono i generi, le nuore e i suoceri.
Gli ultimi soggetti obbligati sono i fratelli e le sorelle, categoria entro la quale si distingue tra unilaterali o germani, essendo quest'ultimi obbligati in via primaria.
Per quanto riguarda il donatario è tenuto, prima di ogni altro obbligato, a soddisfare la pretesa alimentare del bisognoso, salvo che la donazione sia stata fatta in riguardo di matrimonio o si tratti di donazione rimuneratoria.
Nel caso in cui più persone, nello stesso grado, siano tenute agli alimenti, concorrono tutte all'obbligo alimentare in proporzione alle proprie condizioni economiche.
Nell'ipotesi in cui i soggetti di grado anteriore non possano soddisfare la pretesa alimentare del bisognoso, l'obbligo alimentare grava sugli obbligati di grado posteriore.
Se vi è un concorso tra più donatari, ciascuno è obbligato in proporzione al valore della donazione ancora esistente nel suo patrimonio; qualora il donatario rientri nelle categorie di soggetti tenuti per legge ad adempiere all'obbligo alimentare, egli sarà tenuto ad adempiervi per primo solo relativamente al valore della donazione ricevuta e ancora nella sua disponibilità (il donante può revocare la donazione quando il donatario gli rifiuti indebitamente gli alimenti).
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o da quello della costituzione in mora dell'obbligato, purché seguita entro sei mesi dalla domanda giudiziale.
Quanto alle modalità di somministrazione degli alimenti, l'obbligato può scegliere tra la corresponsione di un assegno periodico e l'accoglimento ed il mantenimento del bisognoso nella propria casa.
Al fine di evitare che la posizione di indigenza dell'avente diritto agli alimenti possa essere pregiudicata dalle lungaggini di un giudizio, il giudice può ritenere obbligato per l'intero uno solo dei soggetti obbligati agli alimenti, ferma restando la possibilità di agire in regresso nei confronti degli altri obbligati.
Il diritto agli alimenti si estingue per morte dell'alimentando o dell'alimentato ed a seguito della dichiarazione di morte presunta dell'assente e di fallimento dell'obbligato.
L'estinzione dell'obbligo alimentare è, inoltre, prevista come pena accessoria alla condanna dell'alimentato per determinati reati.
Lo studio legale si occupa di questioni e controversie inerenti l'obbligo alimentare a Bologna e di questioni e controversie inerenti l'obbligo alimentare a Modena nonché nella regione Emilia Romagna.