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Interdizione e Inabilitazione

interdizioneL'interdizione giudiziale è quell'istituto giuridico previsto per il maggiore di età e il minore emancipato che si trovano in condizioni di abituale infermità mentale tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario ad assicurare la loro protezione.
La sentenza di interdizione determina l'assoluta incapacità di agire: l'interdetto viene sostituito da un tutore sia negli atti patrimoniali sia in quelli personali, ove questi si prestino ad essere compiuti da un rappresentante e priva l'interdetto della capacità processuale.
Si tratta di un rimedio residuale rispetto all'ipotesi dell'amministrazione di sostegno e deve essere pronunciata quando quest'ultima non possa tutelare pienamente il soggetto beneficiario.
L'inabilitazione è, invece, quell'istituto previsto per il maggiore di età infermo di mente, che può essere inabilitato quando il suo stato è talmente grave da dar luogo all'interdizione.
Possono essere inabilitati anche coloro che per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, espongono sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono, infine, essere inabilitati il cieco e il sordomuto dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente.
L'inabilitazione ha come effetto una parziale limitazione dell'autonomia privata patrimoniale: l'inabilitato può compiere, infatti, gli atti di ordinaria amministrazione, mentre deve essere assistito da un curatore per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.
L'inabilitato non subisce alcuna limitazione in ordine agli aspetti della vita civile.
Il procedimento di interdizione e di inabilitazione, sia per la dichiarazione di interdizione sia per la dichiarazione di inabilitazione, è comune ed è disciplinato dal codice di procedura civile.
Il ricorso per interdizione o inabilitazione si propone al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio; nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati i dati anagrafici del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Il presidente ordina la comunicazione del ricorso per interdizione o inabilitazione al pubblico ministero; quando questi gliene fa richiesta, può rigettare la domanda, altrimenti nomina il giudice e fissa l'udienza di comparizione del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili ai fini della decisione.
All'udienza, il giudice procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando; se quest'ultimo non può presentarsi all'udienza, il giudice, con l'ausilio del pubblico ministero (il cui intervento è obbligatorio in quanto la mancata presenza determina nullità insanabile), si reca nel luogo in cui si trova per sentirlo, in modo da rendersi conto personalmente delle condizioni fisiche e mentali del soggetto beneficiario.
L'esame costituisce, infatti, la fonte principale di convincimento del giudice.
L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento di interdizione e di inabilitazione, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio.
Svolto l'esame, ove emerga l'opportunità di anticipare gli effetti della sentenza, il giudice può nominare, con decreto, un tutore o un curatore provvisorio, il quale può essere revocato successivamente, anche d'ufficio, finché non sia pronunciata la sentenza.
Si tratta di un provvedimento di carattere provvisorio destinato a perdere efficacia con la pronuncia della sentenza e come tale non impugnabile neppure con ricorso per cassazione.
Il procedimento di interdizione e di inabilitazione si chiude con sentenza, che rigetta la domanda di interdizione o di inabilitazione oppure dichiara l'interdizione o l'inabilitazione.
La sentenza che decide sull'istanza di interdizione o inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non hanno partecipato al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza nonché dallo stesso interdicendo o inabilitando.
Il termine per l'impugnazione decorre dalla notifica della sentenza (se non notificata, la giurisprudenza ritiene applicabile il termine lungo decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza.
Le leggi sulla interdizione e sulla inabilitazione prevedono che in ogni momento possa essere promosso il procedimento per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.
In tal caso trovano applicazione le norme stabilite per la pronuncia.
Tutti coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel procedimento di revoca per opporsi alla domanda e possono impugnare la relativa sentenza anche se non hanno partecipato al giudizio.
Dall'interdizione giudiziale disciplinata dal codice civile e dal codice di procedura civile si distingue l'interdizione legale, che prescinde dallo stato di infermità mentale e si applica come pena accessoria per chi è stato condannato all'ergastolo o alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.
Si tratta cioè di una legale incapacità di agire, che la legge ricollega direttamente alla condanna penale senza necessità di instaurare un giudizio, caratterizzata da uno stato di incapacità stabilito non a protezione dell'interdetto, come nel caso dell'infermo di mente, ma punitivo.
Altre forme di interdizione sono l'interdizione dal lavoro per gravidanza, l'interdizione da una professione o da un'arte e l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
L'interdizione dal lavoro per gravidanza opera in caso di complicanze alla gestazione o di pregresse patologie legate allo stato di gravidanza e decorre dalla data di inizio dell'astensione dal lavoro da parte della lavoratrice.
Nel caso di specie, l'istanza di interdizione deve essere presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro e s'intende accolta decorsi sette giorni dalla data di presentazione.
L'interdizione dal lavoro non può, infatti, essere disposta per un periodo antecedente alla presentazione dell'istanza, in quanto il provvedimento deve essere adottato sulla base degli accertamenti svolti dal Servizio sanitario nazionale.
Ciò è necessario quando la lavoratrice allega all'istanza di interdizione il certificato medico rilasciato da un ginecologo privato.
Nella prassi, l'istanza della lavoratrice viene accompagnata da un certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, superando così la necessità da parte dell'ufficio di disporre accertamenti medici da parte del Servizio sanitario nazionale.
L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, la propria professione, arte, industria, commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetta.
L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore ad un mese né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.
L'interdizione temporanea dai pubblici uffici priva il condannato della capacità di acquistare, esercitare o godere, durante l'interdizione, del diritto di elettorato attivo e passivo, di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio; della qualità di tutore o curatore; dei gradi e delle dignità accademiche, nonché della possibilità di esserne insignito.
L'interdizione temporanea dai pubblici uffici non può avere una durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni.
La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici, mentre la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
Lo studio legale offre consulenza ed assistenza per ottenere l'interdizione e l'inabilitazione a Bologna e per ottenere l'interdizione e l'inabilitazione a Modena.