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Contratti

contratti-preliminariL'obbligazione è un vincolo giuridico che ha forza di legge tra le parti: essa comporta una prestazione che può consistere in un fare, un non fare oppure un dare.
Essa deriva da diverse fonti, tra cui ampia pertinenza hanno i i contratti, gli illeciti, e ogni altro atto o fatto giuridico idoneo a produrre obbligazioni.
Fra le fonti delle obbligazioni la predominante è senza dubbio il contratto, che si definisce come l'accordo fra due o più parti per creare, modificare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Accezione fondamentale ha il concetto di "patrimoniale", poiché solo tale caratteristica del contenuto di un accordo darà adito ad un contratto: un accordo che ad esempio miri a regolare rapporti non patrimoniali, come il matrimonio e l'adozione, non è pertanto da ritenersi un contratto.
Affinchè esista un contratto sono indispensabili alcuni elementi, i cosiddetti elementi essenziali: la mancanza anche di uno solo di questi requisiti rende il contratto nullo, cioè giuridicamente inesistente.
Gli elementi essenziali di un contratto si esplicitano nell'accordo delle parti, nella causa, nell'oggetto ed infine nella forma, dove quest'ultima è prevista solo nei casi prescritti dalla legge.
Per aversi un contratto non sono infatti sufficienti due o più volontà provenienti da due o più parti diverse, ma è anche necessario che tali volontà si incontrino accordandosi tra di loro.
L'accordo delle parti consta di due fasi: la proposta dell'una e l'accettazione dell'altra.
Come regola generale, l'accordo è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
Nel caso, oggi molto frequente, le parti contrattino a distanza, per mezzo di corrispondenza, l'accettazione si presume conosciuta dal proponente quando giunge al suo indirizzo, a meno che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Naturalmente, però, l'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito e deve essere perfettamente conforme alla proposta.
Per causa di un contratto s'intende invece il fine giuridico tipico del contratto stesso, cioè il motivo per il quale, giuridicamente, il contratto viene compiuto dal soggetto. Si evidenzia qui come la causa di un determinato contratto è tipica, cioè è sempre identica in tutti i contratti di quel determinato tipo, e non deve essere confusa con i motivi personali che hanno spinto il soggetto a compiere il contratto stesso.
Così, ad esempio, la causa della compravendita è lo scambio di una cosa contro un prezzo corrispettivo, la causa della locazione è il godimento di una cosa altrui contro un determinato corrispettivo, ecc..
I motivi personali che invece spingono un soggetto a compiere l'uno o l'altro di questi contratti, possono essere, di volta in volta, molteplici e diversissimi tra loro: si può acquistare un terreno per coltivarlo, oppure per costruirvi un edificio, oppure per impiantarvi un campo sportivo ecc.
Ogni contratto deve avere una causa e, naturalmente, essa deve essere lecita: qualora dovesse mancare la causa, o se essa è illecita, il contratto è da ritenersi nullo.
Per oggetto del contratto s'intende il contenuto del contratto stesso, cioè la prestazione o le prestazioni alle quali una od ambedue le parti si impegnano, quali ad esempio la cosa e il prezzo nella compravendita, gli atti che il mandatario s'impegna a compiere nel mandato, il lavoro da svolgere e il relativo compenso nel contratto di lavoro, ecc.
L'oggetto, oltre che lecito e possibile, deve essere anche determinato o almeno determinabile, cioè già individuato o, comunque, individuabile successivamente ad opera degli stessi contraenti o di un terzo.
Vi sono alcuni contratti (detti non formali) nei quali la dichiarazione di volontà delle parti può avvenire in qualsiasi forma, dunque per iscritto, oralmente, od anche con dei semplici gesti: per questi menzionati contratti pertanto la forma non è un elemento essenziale; lo è, invece, per altri contratti, chiamati formali o solenni, nei quali la dichiarazione di volontà deve avvenire in una determinata forma prescritta dalla legge; qualora la dichiarazione di volontà non avvenga nella forma prescritta, il contratto è nullo.
Il gruppo più importante di contratti formali è costituito, senza dubbio, da quei contratti che debbono essere compiuti per atto scritto, fra i quali rientrano i contratti che trasferiscono la proprietà, ovvero costituiscono, modificano od estinguono diritti reali su beni immobili o mobili registrati.
Esempi di contratti formali sono la compra-vendita di una casa o di un automobile, la costituzione o la rinuncia all'usufrutto su un podere, ecc..
Lo studio legale avvocati associati Minelli Vancini, situato in via Ragazzi del '99 a Bologna, si occupa, con competenza e professionalità, nelle zone di Bologna, Modena e limitrofe, di redazione di contratti, interpretazione di contratti, gestione stragiudiziale e giudiziale dell'inadempimento totale o parziale, annullamento di un contratto, quantificazione dei danni da inadempimento contrattuale e richiesta di risarcimento degli stessi, risoluzione del contratto, rescissione del contratto ed in generale di tutto ciò che concerne la materia obbligatoria e/o contrattuale (vendita, locazione, affitto, appalto, contratto d'opera, trasporto, mandato, commissione, agenzia, mediazione, deposito, comodato, mutuo, contratti bancari, rendita perpetua e vitalizia, assicurazione, fideiussione, transazione, titoli di credito, cause in materia societaria, etc...).